Ritorniamo ancora una volta a parlare di scudo fiscale ed in particolar modo di riservatezza e anonimato.
In base all’articolo 36 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sembrerebbe di capire che la Guardia di Finanza può utilizzare i dati contenuti negli archivi antiriciclaggio per gli accertamenti tributari.
I dati e le informazioni dei clienti che aderiscono allo scudo fiscale, inseriti negli archivi unici e nei registri dagli intermediari possono essere utilizzati dal fisco e di conseguenza l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l’Unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia possono avere accesso ai dati di chi scuda.