Nell’articolo sul nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale pubblicato su Fisco7 ho parlato di come le nuove disposizioni consentono di dare valore giuridico ad un documento informatico attraverso la sottoscrizione digitale.
Ma cosa è la firma elettronica?
La firma elettronica o digitale rappresenta un sistema di autenticazione di documenti informatici che consente di scambiare in internet documenti con piena validità legale.
Semplici cittadini, amministratori e dipendenti di società e Pubbliche Amministrazioni possono dotarsi di firma digitale rivolgendosi agli enti certificatori accreditati autorizzati da DigitPA che garantiscono l’identità dei soggetti che utilizzano la firma elettronica.
L’Italia è il primo paese ad avere attribuito piena validità giuridica ai documenti elettronici e conta la maggiore diffusione di firme in Europa. Per questo è considerato uno dei paesi più all’avanguardia in questo campo.
E a cosa serve la firma elettronica?
Per firma elettronica la legge intende l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
Sostanzialmente la firma elettronica si propone di soddisfare tre esigenze: l’autenticità del documento, il non ripudio dello stesso e l’integrità del documento.
Si possono distinguere 3 tipologie di firma elettronica:
La firma elettronica qualificata è la firma elettronica basata su una procedura che permette di identificare in modo univoco il titolare, attraverso mezzi di cui il firmatario deve detenere il controllo esclusivo, e la cui titolarità è certificata da un certificato qualificato. Inoltre, la firma stessa deve essere in grado di rilevare qualsiasi alterazione del documento avvenuta dopo l’apposizione della firma stessa.
La firma elettronica avanzata è un tipo di firma basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. Questo tipo di firma garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione.
La firma digitale, è considerata invece dalla legge come una particolare specie di “firma elettronica qualificata“, basata sulla tecnologia della crittografia a chiavi asimmetriche a coppia.
Lo strumento che sta alla base della firma elettronica è la crittografia, un processo che altera il contenuto originario e leggibile di un testo o documento attraverso l’applicazione di un algoritmo e lo rende illeggibile e non interpretabile a terzi. Solo il destinatario del documento elettronico può “decifrarne” il contenuto.
Pingback: Come Richiedere la PEC (Obbligatoria anche per le società dal 29 Novembre) | Il Commercialista dei Professionisti
[…] iscrivere o modificare la PEC al Registro delle Imprese è necessario disporre di firma digitale e collegarsi all’apposita pagina del sito Infocamere – Comunica la PEC oppure tramite […]