Il chirurgo che, dopo aver operato i pazienti in ospedale, li inviti a recarsi nel proprio studio privato per i controlli post operatori, senza però preventivamente informarli che, in alternativa, possono essere assistiti gratuitamente presso la struttura ospedaliera pubblica, commette reato.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, in siffatta ipotesi si configurerebbe un abuso di ufficio.
I giudici della Suprema Corte, con la sentenza n. 40824/2012, hanno argomentato questa rigorosa tesi sostenendo che l’attività ambulatoriale è di fatto già compresa nel pagamento del ticket versato, in precedenza dall’ammalato, per il ricovero e l’intervento.