Se il professionista non dimostra di non avere effettivamente percepito il compenso professionale o di avervi rinunciato, l’avviso di parcella reperito in caso di verifica è un elemento idoneo a legittimare la ripresa fiscale.
A questa conclusione sono giunti i giudici della Commissione tributaria provinciale di Brindisi con la sentenza n. 33/03/13 del 20 febbraio 2013.
La controversia scaturisce da un accertamento dei redditi dichiarati da un libero professionista. Dalla verifica fiscale veniva accertato un maggior reddito imponibile. E così, il contribuente chiede l’annullamento dell’atto impositivo nella parte in cui venivano rideterminati i maggiori compensi anche a fronte di una parcella proforma rinvenuta dai verificatori nel corso del controllo.
La commissione tributaria accoglie solo parzialmente la richiesta del contribuente mentre respinge la parte in cui chiede l’annullamento dell’accertamento sul reddito del compenso non dichiarato a fronte dell’emissione della proforma, in quanto il professionista, secondo i giudici, avrebbe dovuto provare a formalizzare una richiesta di pagamento a fronte dell’emissione della parcella proforma.
Secondo i giudici chiamati a decidere sulla controversia, a seguito del mancato incasso dell’onorario pattuito, il professionista avrebbe fatto meglio ad inviare un sollecito di pagamento al proprio cliente volto a manifestare l’insoddisfazione economica e la contestuale rinuncia, o eventuale rinvio all’esercizio successivo, inerente il compenso per la prestazione professionale prestata.
Quindi, quando si emette un avviso di parcella, occorre prestare molta attenzione! L’emissione dell’avviso di parcella sarebbe sufficiente a far presumere l’incasso del corrispettivo e la sua tassazione.