Quando un professionista emette la parcella relativa ad una prestazione effettuata ad un cliente, indica l’ammontare della ritenuta che il committente deve trattenere e versare al fisco.
L’obbligo di operare la ritenuta è a carico dei soggetti committenti (clienti) e non del professionista.
Pertanto, la ritenuta dovrà essere applicata anche qualora non sia indicata in parcella.
E’ esonerato dall’effettuare la ritenuta d’acconto il committente/cliente privato come ad esempio il cliente non titolare di partita Iva che si rivolge al commercialista per la compilazione della dichiarazione dei redditi.