Se sei un avvocato o un commercialista forse non ti sarà sfuggita la sentenza n. 1782 del 26 gennaio 2011 della Corte di Cassazione che stabilisce che il contributo dovuto dagli avvocati per l’iscrizione all’Albo degli avvocati ha natura fiscale.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono giunte a queste conclusione in virtù del fatto che il contributo presenta due caratteristiche: doverosità della prestazione e la natura tributaria della prestazione.
Secondo la Corte, l’iscritto all’Albo non ha nessuna possibilità di scelta se versare o meno tale contributo (forse meglio dire tassa a questo punto) dato che al pagamento della tassa è condizionata la propria appartenenza all’ordine degli avvocati.
Inoltre, vi è un collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita ad un presupposto economicamente rilevante (il legittimo esercizio della professione).
Ne consegue che le controversie e le liti sui contributi che gli avvocati sono tenuti a pagare all’Ordine sono devolute al giudice tributario (la stessa cosa vale a questo punto anche per altri Ordini professionali come quello dei commercialisti).