E’ legittimo, in fase di preventivo, stabilire una parcella con un importo inferiore ai minimi tariffari (almeno fino a quando erano in vigore i tariffari) e il preventivo deve riportare il costo di possibili ulteriori attività aggiuntive.
A stabilirlo è la sentenza n. 15628 del 18 settembre 2012 della Corte di Cassazione.
Onde evitare brutte sorprese al cliente al momento del saldo degli onorari, il professionista non può chiedere un adeguamento degli onorari dopo aver forfettariamente concordato gli stessi con il cliente.
In buona sostanza, ultimata la prestazione professionale, il professionista non può legittimamente presentare dei costi superiori a quelli pattuiti.