Niente Irap per l’avvocato che, pur non facendo parte di uno studio associato, presta la sua opera professionale per conto di quest’ultimo.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 382/13 depositata il 9 gennaio 2013 presso la Sezione Tributaria.
L’avvocato che ha prestato la propria attività per conto di uno studio associato ha diritto al rimborso dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) anche se il professionista ha speso quasi diecimila euro per l’acquisto di beni strumentali ed altre spese.
I giudici della suprema Corte hanno infatti accolto il ricorso di un professionista, un avvocato, che aveva impugnato la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado.