Con il nuovo decreto legge approvato il 15 giugno 2013, ed ora in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il governo dispone una serie di misure urgenti in materia di crescita.
Si tratta di 80 articoli suddivisi in 9 capi che abbracciano diversi ambiti di azione. Tra gli obiettivi: alleggerire l’impatto di Equitalia sui contribuenti italiani.
Ecco in sintesi alcune delle novità contenute nel cosiddetto decreto “del fare” che possono interessare professionisti e imprese: rateizzazione Equitalia fino a 10 anni, eliminazione dell’aggio dovuto a Equitalia, impignorabilità della prima se non in casi particolari, pignorabilità dei beni strumentali limitata ad un quinto, abolita la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti Iva.
Vediamo le principali novità più in dettaglio.
Ci eravamo occupati di Equitalia nell’articolo “Rateizzazione Equitalia (ecco come fare)” del 17 maggio 2013, quando, in seguito ad una direttiva della stessa Equitalia, veniva alzato il tetto massimo della rateizzazione da 20 a 50 mila euro con un massimo di 72 rate. Con il decreto leggete approvato sabato scorso, ora il numero di rate viene portato a 120 rate mensili, ognuna di almeno 100 euro e sarà sempre possibile cambiare la scelta iniziale da rata costante a rata crescente.
Modificato anche il termine di decadenza della rateazione. Mentre fino ad oggi la decadenza della rateazione avveniva dopo il mancato pagamento di due rate consecutive, con il nuovo decreto la decadenza della rateazione avviene dopo 8 rate non saldate.
A partire dal 30 settembre 2013 viene eliminato l’aggio spettante a Equitalia per la riscossione delle somme dovute dai contribuenti, con la conseguenza che le cartelle esattoriali saranno gravate solo della somma dovuta, degli interessi legali e dei costi fissi di riscossione.
Fatta eccezione per gli immobili considerati di lusso, la prima casa, se unica proprietà del contribuente debitore in cui egli abbia la residenza, non sarà più pignorabile.
Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitali e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro.
Viene abolita la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti dell’IVA. Ricordiamo che la norma (art. 35 comma 28 D.L. 4 luglio 2006 n. 223) prevede che l’appaltatore è responsabile solidalmente con il subappaltatore nei confronti dell’Erario del corretto adempimento da parte del subappaltatore delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e dei versamenti Iva.
Il decreto “del fare” contiene altre misure, incentivi e agevolazioni alle imprese per gli investimenti, ma è difficile al momento valutare subito l’impatto che queste avranno per le imprese, i professionisti e le famiglie italiane.