Sei un professionista e svolgi la tua attività usufruendo della struttura organizzativa di una società e ti appoggi allo studio di un collega?
Per te, niente Irap allora. Se poi, sei in grado di svolgere da solo la tua attività professionale non devi necessariamente essere dotato di “autonoma organizzazione”.
Non lo dico io. Ad affermarlo è la recente sentenza del 9 ottobre 2013, n. 22941, della sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Il caso riguarda un avvocato raggiunto da una cartella di pagamento relativa all’IRAP per l’anno 2002. Il professionista propone ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale ma i giudici ritengono legittima la pretesa erariale.
Anche la Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza di primo grado con la motivazione che l’attività del contribuente era anche autonomamente organizzata perché quella piccola organizzazione che aveva dichiarato di avere era adeguata all’attività svolta, oltreché autonoma in quanto non dipende dal committente.
Secondo i giudici della Cassazione, chiamati a porre fine alla controversia, l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) quando si tratti di attività “non autonomamente organizzata” o allorquando il professionista si avvalga in modo “non occasionale di lavoro altrui”.
L’accertamento dei presupposti per l’assoggettabilità a IRAP dei lavoratori autonomi è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato in ordine all’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione.
In merito alla mancanza di una propria struttura organizzativa e di dipendenti, dell’utilizzazione di modesti beni strumentali ed anche dall’aver beneficiato dell’ospitalità di un altro studio legale per lo svolgimento della propria professione, la motivazione della sentenza impugnata si è rivelata “insufficientemente e non congruamente motivata avendo anche apoditticamente affermato che il contribuente che è in grado di svolgere da solo la sua attività è necessariamente dotato di autonoma organizzazione”.
Il professionista non aveva un proprio ufficio o studio e usufruiva della struttura di un altro soggetto. La decisione della Commissione Tributaria Regionale, a parere della Corte di Cassazione non aveva motivato in ordine al mancato accoglimento delle prove fornite dal contribuente e per tale ragione deve essere rivista da altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.