Deducibilita’ delle Spese Telefoniche

Purtroppo ancora oggi un dubbio ricorrente tra i lavoratori autonomi, i commercianti, gli artigiani e in generale tutti coloro che lavorano con partita Iva, è quello di dedurre le spese telefoniche.

Allo stato attuale le spese telefoniche sono tutte deducibili all’80% anche per uso promiscuo e senza distinzione tra utenza fissa e utenza mobile.

Ma cosa si intende per spese telefoniche? Quando parliamo di spese telefoniche intendiamo le quote di ammortamento del costo di acquisto degli apparecchi telefonici, i canoni leasing o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione.

Anche per l’acquisto di un modem o di un router Adsl per la connessione ad internet (software incluso), vale la regola che è deducibile solo l’80% del costo poiché si tratta di beni indispensabili per il collegamento alle linee.

La Richiesta del Codice Fiscale da parte dei Residenti all’Estero

Sono considerati non residenti all’estero tutti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo di imposta, vale a dire per almeno 183 giorni nell’arco di un anno, e non hanno nel territorio dello Stato italiano nè il domicilio nè la residenza.

I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano (tranne alcune eccezioni).

Lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) ha previsto che ai contribuenti residenti all’estero devono essere assicurate le più ampie agevolazioni per ottenere il codice fiscale, per presentare le dichiarazioni dei redditi e per pagare le imposte.

Per i residenti all’estero, la richiesta del codice fiscale va fatta rivolgendosi al Consolato o all’Ambasciata italiana all’estero.

Dormire al Lavoro Causa di Licenziamento

Dormire. Una cosa naturale. Così naturale per l’uomo, ma così terribilmente pericolosa, specialmente se, questa cosa ……. avviene durante le ore lavorative e sul posto di lavoro.

Dormire al lavoro è infatti giusta causa di licenziamento. A confermarlo è una Sentenza della Cassazione (per la precisione la sentenza n. 20326/2008) che legittima il licenziamento di un dipendente sorpreso più volte a dormire in macchina durante le ore di lavoro.

Il lavoratore si era predisposto volontariamente al sonno reclinando il sedile dell’automobile in più di una occasione.

Per i giudici della suprema corte, giustificato quindi il licenziamento.

Studi di Settore

Al fine di garantire la loro aderenza alle dinamiche delle attività economiche a cui si riferiscono, sono stati individuati 69 studi di settore già in vigore che saranno revisionati nel corrente anno (2009). L’elenco è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ma cosa sono gli studi di settore?

Gli studi di settore sono degli strumenti che si propongono l’obiettivo di individuare le condizioni di operatività di tutte le attività economiche e di determinarne i ricavi attraverso un processo di stima.
Gli studi di settore tengono conto di una molteplicità di variabili, come il settore, la localizzazione, i processi produttivi sottostanti e anche variabili di carattere esterno rispetto all’azienda, come l’andamento della domanda a livello macroeconomico, il livello dei prezzi, il costo del denaro.

La Maledetta IRAP

Una recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 27959 del 23 ottobre 2008 per chi volesse approfondire) stabilisce che i presupposti impositivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prescindono dalla condizione di insostituibilità del professionista o dall’intuitus personae che può caratterizzarne l’attività.

Gli esercenti arti e professioni devono ritenersi soggetti passivi del tributo nella misura in cui sia dimostrata la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, costituita da mezzi, capitali e lavoro altrui, di carattere non occasionale, suscettibile di attribuire una capacità contributiva impersonale, diversa e distinta da quella ordinariamente incisa dall’imposizione sui redditi.

In sostanza un professionista paga l’Irap se è provata l’autonoma organizzazione.

Regime dei Minimi

Si applica alle persone fisiche che esercitano impresa un arte o una professione che nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavo o compensi, ragguagliati ad anno, in misura non superiore a 30.000 euro.

Per avvalersi di questo particolare regime occorre che nell’anno precedente il contribuente:
– non abbia effettuato cessioni all’esportazione
– non deve avere sostenuto spese per lavoro dipendente o collaboratori
– non deve avere erogato somme di denaro sotto forma di utili di partecipazione
– non deve avere acquistato nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro

Soggetti esclusi
Non possono applicare invece il regime dei minime le persone fisiche che oltre ad esercitare in proprio un’attività di impresa, arte o professione, sono anche titolari di redditi di partecipazione in società di persone o associazioni professionali o a società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.