Sono considerati non residenti all’estero tutti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo di imposta, vale a dire per almeno 183 giorni nell’arco di un anno, e non hanno nel territorio dello Stato italiano nè il domicilio nè la residenza.
I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano (tranne alcune eccezioni).
Lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) ha previsto che ai contribuenti residenti all’estero devono essere assicurate le più ampie agevolazioni per ottenere il codice fiscale, per presentare le dichiarazioni dei redditi e per pagare le imposte.
Per i residenti all’estero, la richiesta del codice fiscale va fatta rivolgendosi al Consolato o all’Ambasciata italiana all’estero.
Per ottenere invece l’apertura di un numero di partita Iva, i contribuenti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia devono nominare un rappresentante fiscale, che provvederà a presentare la richiesta all’Ufficio delle Entrate del luogo in cui ha il domicilio fiscale.