Una recente Sentenza della Corte di Cassazione (n. 27959 del 23 ottobre 2008 per chi volesse approfondire) stabilisce che i presupposti impositivi dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prescindono dalla condizione di insostituibilità del professionista o dall’intuitus personae che può caratterizzarne l’attività.
Gli esercenti arti e professioni devono ritenersi soggetti passivi del tributo nella misura in cui sia dimostrata la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, costituita da mezzi, capitali e lavoro altrui, di carattere non occasionale, suscettibile di attribuire una capacità contributiva impersonale, diversa e distinta da quella ordinariamente incisa dall’imposizione sui redditi.
In sostanza un professionista paga l’Irap se è provata l’autonoma organizzazione.