A seguito dei numerosi dubbi da parte di molti nostri clienti facciamo il punto della situazione sul bonus famiglie.
A chi si presenta la richiesta?
La domanda va redatta sui moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
I moduli sono due:
– il primo modulo è quello da usare se si presenta la domanda al sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico.
Il termine di presentazione è il 31 gennaio 2009 se si sceglie come anno di riferimento l’anno 2007.
Il termine di presentazione è il 31 marzo 2009 se si sceglie invece come anno di riferimento il 2008.
– il secondo modulo è quello da usare se si presenta la domanda direttamente all’Agenzia delle Entrate. In questo caso la scadenza è il 31 marzo 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si assuma a riferimento il 2008.
Come avviene il pagamento?
Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d’imposta sia esso il datore di lavoro o l’ente pensionistico.
Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali.
I pagamenti avvengono in base all’ordine di presentazione delle domande nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi del datore di lavoro. Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all’Agenzia delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale), entro il 31 marzo, oppure far valere il beneficio in occasione della prossima dichiarazione dei redditi (Unico 2009 o 730/09).
Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa.
A chi spetta?
I beneficiari del bonus famiglia sono i nuclei familiari ai sensi dell’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi.
Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado di parentela con il richiedente.
A quanto ammonta il bonus
Il bonus viene erogato una tantum (una volta sola). Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare e non è concesso ai “single” a meno che non siano pensionati.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell’intero nucleo e della composizione dello stesso.
– 200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15 mila euro.
– 300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
– 450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
– 500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
– 600 euro , per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
– 1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 22 mila euro.
– 1.000 euro, per il nucleo familiare in cui “vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.”
le istruzioni precisano che per “portatore di handicap” si intende handicap con connotazione di gravità (vedi art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)
Rimangono, quindi, esclusi dalla concessione del bonus:
– i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;
– i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano titolati di pensione (non da invalidità civile) superiore ai 15.000 euro l’anno;
– i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo superiore ai 20 mila euro annui;
– i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.
Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato a 1000 euro:
– i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore ai 15.000 euro l’anno (spettano loro 200 euro);
– i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo inferiore ai 20 mila euro annui (spettano loro bonus fra i 300 e i 600 euro) in un nucleo fino a 5 persone;
– i contribuenti il cui figlio con handicap grave abbia percepito redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità per minorazioni civili);
– i contribuenti con reddito inferiore ai 20.000 euro l’anno e con un figlio a carico un figlio disabile, con handicap ma senza connotazione di gravità.