A partire dall’anno d’imposta 2008, gli studenti universitari che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge 431/98, possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta.
La detrazione spetta anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità ed agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio (per alloggi presso strutture quali casa dello studente), università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro, cooperative.
Il diritto alla detrazione sussiste anche quando l’atto viene stipulato direttamente dal genitore che ha fiscalmente in carico il figlio.
Il limite massimo della detrazione è di Euro 2.633,00 indipendentemente dal numero dei familiari che rispettano il suddetto requisito.
Giova precisare che la detrazione compete per le spese sostenute nel 2008 a prescindere dall’anno in cui è stato effettivamente stipulato l’atto.
Requisiti per la detrazione:
1) l’Università, pubblica o privata, deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza dello studente;
2) il Comune di residenza dello studente deve appartenere ad una Provincia diversa da quella in cui è situata l’Università;
3) l’alloggio o l’unità immobiliare deve essere situata nello stesso Comune in cui ha sede l’Università o in un Comune limitrofo.