Il Ministero dello Sviluppo Economico – che è l’istituto competente in materia di interventi per l’efficienza energetica – ha chiarito la portata applicativa del riferito art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 115/2008, affermando che la detrazione d’imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.
La detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, applicabile fino al periodo d’imposta 2010, non e’ quindi cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.