Risparmio energetico

Tags:

Il Ministero dello Sviluppo Economico – che è l’istituto competente in materia di interventi per l’efficienza energetica – ha chiarito la portata applicativa del riferito art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 115/2008, affermando che la detrazione d’imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.

La detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, applicabile fino al periodo d’imposta 2010, non e’ quindi cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.

Nessun commento ancora.

Lascia un Commento

reset all fields

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.