Tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore (dipendente, collaboratore familiare, cocopro, stagista, socio, associato in partecipazione, ecc…) entro il giorno 1 agosto (prorogato al 31.12.2010) devono compilare il documento di VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO per ogni unità produttiva omogenea e apporre al documento data certa, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs. 81/2008).
La valutazione, come per tutti gli altri rischi, deve essere effettuata dal datore di Lavoro, che ne ha la responsabilità.
Contrastare lo stress sul posto di lavoro è importante e permette di avere molteplici vantaggi quali:
– ridurre i costi del lavoro (bassa produttività, ore di lavoro perse e aumento delle assenze per malattia);
– difendersi nei casi di richieste danni del lavoratore qualora avvii una causa per stress sul lavoro;
– ridurre il premio INAIL riconosciuto per le aziende in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro;
A tutti i lettori e a tutti i nostri clienti consigliamo quindi di contattare un consulente di fiducia per espletare gli obblighi in questione.
Salve,
vi scrivo in merito all’articolo presente sul vostro portale, sulla VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO.
Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale ha provveduto a trasmettere il testo in parola ai propri organi di vigilanza, alle strutture regionali competenti e alle parti sociali mediante propria lettera circolare.
(http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101118_stresslavorocorrelato.htm)
La NOTA DEL 18 Novembre 2010, prevede dei punti nei quali è scritto chiaramente che la suddetta suddetta valutazione dello stress, NON E’ PER IL SINGOLO DIPENDENTE, ma bensì per gruppi omogenei.
Saluti,
R.
Grazie del commento. Giusta precisazione. Ovviamente di cose ne sono cambiate dalla data di pubblicazione dell’articolo.
Saluti
Antonino