Leggendo i quotidiani economici e la rassegna stampa degli ultimi due giorni (avevo qualche arretrato da leggere, lo so!) il mio occhio è caduto su una notizia che ha suscitato il mio interesse: la sentenza n. 6909 di alcuni giorni fa che chiarisce che è illeggittima l’acquisizione documentale senza autorizzazione.
Se ricordi, l’articolo 52 del Dpr 633/1972 prevede che i verificatori per accedere nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole o professionali per eseguire controlli devono essere muniti di un’apposita autorizzazione. Qualora si tratti di locali adibiti anche ad abitazione è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Se, invece, in questi locali non si svolge alcuna attività, l’accesso può essere eseguito solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, motivata da gravi indizi di violazioni.
La sentenza n. 6909 della Cassazione chiarisce che l’accertamento è nullo se vi è stato un accesso presso lo studio del commercialista, adibito anche ad abitazione, per acquisire la documentazione fiscale, in assenza di autorizzazione della Procura della Repubblica.