Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie ed agevolare la gestione dei procedimenti amministrativi, il D.L. n 98/2011 ha introdotto nuovamente la disciplina sulle liti fiscali pendenti che era stata prevista dall’articolo 16 della L. 289/2002 (condoni fiscali).
La chiusura delle liti fiscali pendenti riguarda tutte le liti pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado di giudizio e fino ad un importo di 20 mila euro.
Come funziona?
La domanda di definizione delle liti dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012, mentre le somme dovute andranno versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione.
Entro la data del 15 luglio 2012, gli uffici competenti che hanno ricevuto le domande di definizione delle liti fiscali, trasmetteranno alle commissioni tributarie ed alle corti di appello, l’elenco completo delle liti per le quali è stata presentata domanda. A questo punto le liti saranno sospese fino alla data del 30 settembre 2012.
Sempre entro la data del 30 settembre 2012 gli uffici competenti comunicheranno la regolarità della definizione della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto o l’eventuale diniego di definizione.
Quali sono le liti che possono essere definite?
Rientrano in questa mini-sanatoria tutte le controversie pendenti tra contribuente e Agenzia delle Entrate alla data del 1 maggio 2011, ovvero tutti i ricorsi presentati senza che vi sia stata una sentenza definitiva.
Importi da versare
Le somme da versare per la definizione delle liti fiscali sono pari a:
– 150 euro per le liti di importo fino a 2.000 euro;
– le liti di importo da 2000 euro a 20.000 euro si potranno definire con:
a) il 10% se in primo grado ha vinto il contribuente;
b) il 30% se si è ancora al primo grado di giudizio;
c) 50% se in primo grado ha vinto l’Amministrazione fiscale.
La base di calcolo per la definizione della lite è costituita dall’importo dell’imposta al netto di interessi e sanzioni collegate al tributo.
Sospensione delle liti
Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino alla data del 30 giugno 2012 e insieme ad esse sono sospesi i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, costituzioni in giudizio, ricorsi in cassazione e controricorsi.
Buongiorno, sono sanabili anche le sentenze passate in giudicato?
Grazie.
Umberto
Per “liti pendenti” si intendono quelle tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate per le quali è stato presentato il ricorso senza aver avuto ancora sentenza definitiva (può essere pendente davanti al Giudice ordinario o alle Commissioni triburarie, in qualsiasi grado di giudizio, o in Cassazione). La lite deve essere pendente alla data del 1° maggio 2011, e non deve superare i 20.000€.
Ho ricevuto lo scorso Ottobre 2011 n.2 avvisi di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per un totale di quasi 18000euro (decadenza agevolazioni prima casa per rivendita entro i 5 anni). Non ho ancora presentato ricorso e lo faro` entro il 30 Novembre 2011, ritiene che possa usufruire del recente condono fiscale? Sarebbe cosi gentile di fornire qualche consiglio in merito.
Molte Grazie per il suo tempo e considerazione.
Matteo
Purtroppo, la chiusura delle liti fiscali pendenti riguarda tutti i ricorsi che sono (appunto) pendenti alla data del 1 maggio 2011.
Molte Grazie comunque per la cortese risposta. Avrei tante altre domande da farLe in merito ma non intendo abusare del suo tempo.
Cordiali Saluti,
Matteo
vorrei capire un avviso di accertamento é comprensivo di più imposte il mini condono delle liti pendenti che scade il trenta settembre la soglia dei ventimila euro non deve essere superata dalla singola imposta togliendo sanzioni e intere o dal totale delle imposte Grazie
Per quanto riguarda il valore della causa, la legge stabilisce che bisogna considerare l’importo dell’imposta oggetto di contestazione al netto degli interessi e delle sanzioni collegate al tributo, “ancorché contestate in via separata”. Per lite autonoma la legge intende quella che concerne ogni SINGOLO ATTO IMPUGNATO per cui se l’atto contiene più tributi, occorre considerarli tutti (sempre entro il valore di 20.000 euro). La definizione della lite (il pagamento delle somme) va effettuato entro il 30 novembre (non settembre).
nel condono rientrano gli avvisi e iruoli di equitalia? grazie
Non sono definibili le impugnazioni contro le cartelle di pagamento successive agli atti non impugnati, le cartelle di pagamento che scaturiscono da omessi versamenti di imposte indicate nelle dichiarazioni dei redditi, di ritenute non versate indicate in dichiarazione mod. 770, ed i processi che si riferiscono alle somme chieste a rimborso.
dottore mi aiuti a capire come posso fare a sistemare l’ errore di valutazione applicatomi dall’agenzia delle entrate del volume d affari con metodo intuitivo poichè questo mi fa uscire fuori la soglia dei ventimila euro delle imposte le sottolineo che questo errore e già caricato nel ricorso tributario già pendente alla data del primo maggio e senza giudizio (la media e scaturita dal dato certo del 2003 e dal 2007 ma in questa annualità i punti vendita erano due mentre negli anni oggetto di accertamento era presente solo un punto vendita come il 2003 .come posso fare ad avere questa correzione e non perdere l opportunità del condono . di questo errore sono convinta ma che mi venga riconosciuto dopo non mi servirà più .io starei dentro se solo non mi avessero messo il volume d affari del secondo punto vendita .non e giusto io voglio entrarci a chi mi rivolgo o cosa è giusto fare ora prima del trenta novembre grazie mi dia una mano .
Se mi invia qualche riferimento in più in email domani le rispondo dallo studio in pvt.Grazie
E se l’Agenzia delle Entrate comunica il diniego dopo il 30 settembre 2012 cosa succede?
Grazie Gian poalo Stanizzi