Tra le novità di rilievo delle ultime settimane, mi preme segnalare la “sanatoria delle partite Iva inattive” ovvero la possibilità di chiudere la propria partita Iva non più utilizzata con una procedura “indolore” (o quasi).
Il DL 98/2011 stabilisce, infatti, che il numero di partita Iva è revocato d’ufficio quando per tre anni consecutivi il titolare non abbia esercitato l’attività d’impresa o di arte o professione, oppure ancora quando per tre anni non abbia presentato la dichiarazione Iva annuale.
La norma stabilisce che contro il provvedimento di chiusura, è ammesso reclamo innanzi alle Commissioni Tributarie, così come confermato anche dal comunicato stampa n. 72 dell’Agenzia delle Entrate del 11 luglio 2011.
L’Agenzia delle Entrate, può legittimare la chiusura d’ufficio della partita Iva di un contribuente qualora si verifichino due ipotesi:
1) mancata presentazione per tre annualità consecutive della dichiarazione Iva;
2) mancato esercizio dell’attività d’impresa o professionale per cui è stata attribuita la partita Iva.
Sebbene non vi sia nulla da eccepire sul punto n. 1, appare necessario comprendere però cosa si intende per “mancanza di esercizio dell’attività d’impresa o professionale“.
La mancata emissione di fatture, la mancanza di fatture di acquisto o la risoluzione dei contratti per le forniture possono delineare la situazione di “mancato esercizio dell’attività“?
In un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, non è infrequente che un’impresa o un professionista non emetta una fattura per un tempo particolarmente lungo. Pensare che basti questo per vedersi chiusa d’ufficio la propria posizione Iva appare eccessivo.
E’ anche vero comunque che questa minisanatoria è utile a tutti coloro che vogliono regolarizzare la propria posizione con il fisco, nel momento in cui non intendono davvero esercitare l’attività di impresa o professionale.
Ad ogni modo, chi volesse aderire alla chiusura agevolata della propria partita Iva inattiva, può, entro il prossimo 4 ottobre 2011 versare una sanzione ridotta di 129,00 Euro (Mod. F24 con codice tributo 8110 e indicare nell’apposito rigo l’anno di cessazione dell’attività) e procedere così all’estinzione della propria posizione Iva.
Per fruire della speciale sanatoria, non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione dell’attività (mod. AA7 e AA9); all’Agenzia delle Entrate basterà desumere i dati dal modello F24 per procedere alla chiusura della posizione del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate precisa però che chi non si avvale di questa misura rischia una sanzione che può arrivare fino a 2.065,00 Euro. Quindi occhio!
Sono in accordo con il fatto che questa sanatoria può dare la possibilità a tutti coloro che vogliono regolarizzare la propria posizione con il fisco, nel momento in cui non intendono davvero esercitare l’attività di impresa o professionale.
Eh si, in effetti mettersi in regola spontaneamente è davvero semplice ed alla portata di tutti. Nel momento in cui si ha la chiara idea di non proseguire più un’attività commerciale o professionale, meglio chiudere che stare nel limbo! Ho letto da qualche parte che nel nostro paese ci sono gia’ circa 2 milioni di partite Iva inattive. E non è poco!
UN AGRICOLTORE CHE HA FATTO DUE MOVIMENTI UNO DI ACQUISTI E UNO DI VENDITA,MA DATO CHE NON SUPERA UN FATTURATO DI 7.000,00 EURO NON PRESENTA NESSUNA DICHIARAZIONE IN QUANTO ESONERATO,QUINDI VORREI CAPIRE PER NON INCORRERE AD UNA EVENTUALE SANZIONE SE TALE AGRICOLTORE DEVE CESSARE LA PARTITA IVA,SALUTI
Grazie per averci contattato, Giuseppe. Ti abbiamo risposto in privato al tuo indirizzo email.A presto,
è ANCORA VALIDA QUESTA SANATORIA ?