Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 45204/2012 dell’11 giugno 2012, pubblicato il 12 giugno 2012 ha disposto che anche i notai potranno inviare le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti italiani.
L’articolo 3, comma 3 del DPR 322/98, così come modificato dall’art. 1, comma 3 del DPR 542/99, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio Entratel, stabilische che sono abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi i seguenti soggetti:
– gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
– i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
– le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del DLgs. 241/97, oltre a quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
– i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
– gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.
A questi soggetti, adesso si aggiungono anche i notai. La motivazione, come si legge nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate risiede nel fatto che i notai possiedono i necessari requisiti tecnici e organizzativi, e svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, in particolare per la registrazione di atti e denunce.