Nel caso di prestazioni professionali continuative, il professionista ha diritto a essere remunerato anche per la consulenza successiva al pagamento della “parcella convenuta”, qualora ha svolto attività connesse ma ulteriori rispetto a quelle pattuite inizialmente.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16285 del 25 settembre 2012, che accoglie il ricorso di un dottore commercialista.
Vediamo più in dettaglio come si è svolto il processo, analizzando i fatti.
Un commercialista ricorre dinanzi al Tribunale per ottenere il pagamento dell’onorario a fronte dell’attività professionale svolta nei confronti del proprio cliente.