Nel caso di prestazioni professionali continuative, il professionista ha diritto a essere remunerato anche per la consulenza successiva al pagamento della “parcella convenuta”, qualora ha svolto attività connesse ma ulteriori rispetto a quelle pattuite inizialmente.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16285 del 25 settembre 2012, che accoglie il ricorso di un dottore commercialista.
Vediamo più in dettaglio come si è svolto il processo, analizzando i fatti.
Un commercialista ricorre dinanzi al Tribunale per ottenere il pagamento dell’onorario a fronte dell’attività professionale svolta nei confronti del proprio cliente.
Il cliente si costituisce in giudizio e contesta il fondamento della domanda, ritenendo di aver già soddisfatto la pretesa del professionista versando la somma di denaro precedentemente concordata.
Dopo il rigetto della domanda da parte del tribunale, il professionista propone appello.
La Corte d’Appello rigetta, sostenendo che il professionista, inviando al suo cliente la parcella convenuta, ha ammesso di aver concordato un determinato importo quale compenso per la propria prestazione professionale e che ulteriori consulenze, svolte successivamente alla data della parcella, costituiscano completamento di quelle iniziate nel periodo antecedente.
Secondo la Corte d’appello, inoltre, l’espressione “concordata parcella” non lasciava adito a dubbi in ordine alla volontà delle parti, e pertanto, non era ammissibile il ricorso ad ulteriori metodi interpretativi al fine di individuare una diversa volontà.
La Corte di Cassazione ribalta tale sentenza, con la motivazione che in caso di consulenza continuativa, il pagamento fatto in favore del professionista non può considerarsi ricomprendente anche le prestazioni successive.
Nella sentenza della Cassazione, si legge, costituisce nozione di comune esperienza che di regola il compenso viene corrisposto all’esito della prestazione professionale. Deve quindi escludersi che, con la corresponsione dell’importo indicato in parcella, le parti intendano compensare anche le prestazioni future e non ancora determinate dal professionista.