Entro il prossimo 30 aprile, come ogni anno, le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto dei professionisti che operano presso le proprie strutture.
La comunicazione, prevista dall’articolo 1, commi 38-42 della L. 296/2006, riguarda i compensi riscossi dal professionista nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Sono soggetti all’adempimento fiscale tutte le strutture sanitarie che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo, mediche o paramediche.
In particolare i soggetti obbligati sono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici, i centri diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, in qualsiasi forma organizzati che operano nel settore sanitario e veterinario.
Sono esclusi dall’adempimento:
– i compensi dovuti per le prestazioni rese dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente, per il tramite del professionista;
– i compensi dovuti per le prestazioni rese in regime di intramoenia;
– i compensi ai medici di base che operano in convenzione con il SSN
I dati oggetto di comunicazione, oltre i dati delle stesse strutture sanitarie, sono il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche e l’importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente.
Il modello di comunicazione deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica, utilizzando il canale Entratel o Fiscoonline, oppure tramite gli intermediari abilitati.