Sappiamo che tra i nostri lettori, qui a “Il Commercialista dei Professionisti“, ci sono tantissimi avvocati che ci seguono costantemente, articolo dopo articolo.
Pensando a loro, mi sono ricordato di una sentenza che mi è passata sotto il naso qualche settimana fa e che riassumo in questo breve articolo (utile comunque a tutti i professionisti).
La sentenza ha per oggetto la difesa legale nel rispetto della legge e della deontologia professionale.
La difesa legale di un cliente non può spingersi sino al consiglio rivolto a quest’ultimo di violare la legge!!! Non è nemmeno valida la giustificazione dell’avvocato che sostiene di esservi stato costretto al fine di rispettare il proprio mandato professionale.
Questo è quello che stabilisce la sentenza n. 6703 del 20 febbraio 2012 della Corte di Cassazione, che facendo leva sul dovere professionale sussistente in capo all’avvocato, ha respinto il ricorso del legale e dichiarato del tutto ininfluente, ai fini della configurazione del reato, il consenso del cliente il quale abbia firmato la dichiarazione redatta in conformità al parere del difensore.
In particolare il legale consigliò al proprio assistito di presentare la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2004, continuando ad utilizzare fatture per operazioni inesistenti, per non rendere palese l’infedele dichiarazione degli anni precendenti e, in tal modo, risparmiarsi una confessione indiretta.
Nella sentenza, i giudici sottolineano che il comportamento dell’avvocato è inquadrabile come infedele patrocinio, anziché essere considerato come conforme al mandato professionale.
È infatti lo stesso codice deontologico a stabilire che l’assistenza dell’avvocato al proprio cliente deve essere condotta nel miglior modo possibile, sempre e comunque, però, nel limite del rispetto della legge e dei principi deontologici.
Il consiglio a violare la legge, secondo i giudici, deve essere inquadrato come una vera e propria istigazione a commettere l’illecito. Di fatto, il comportamento del legale si traduce non in un vantaggio per il cliente, ma in un vero e proprio danno.
In conclusione, nell’assistere il proprio assistito nel miglior modo possibile, il professionista deve pur sempre osservare i limiti derivanti dal contenuto del mandato, e, soprattutto, della legge.