Per scrivere questo post di oggi, ho preso spunto da una domanda che mi è pervenuta via e-mail da un lettore del blog.
La domanda posta dal lettore: “E’ possibile la registrazione di un contratto di locazione a uso abitativo prima della data di decorrenza?”
La risposta che può interessare tutti è: si è possibilte; il termine per la registrazione di un contratto di locazione uso abitativo è trenta giorni dalla data di stipulazione se anteriore alla data di decorrenza.
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore), qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, versando le imposte dovute per legge.
Il contratto di locazione può essere registrato:
– con modalità telematica (on line): questa modalità di registrazione è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
– con modalità tradizionale (cartacea): in tal caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate per compilare il modello 69 dopo avere effettuato il pagamento dell’imposta di registro (regime ordinario). Le parti contraenti devono calcolare il tributo e versarlo presso qualsiasi agente della riscossione, banca o ufficio postale.
– incaricando un intermediario abilitato : questa modalità di registrazione preveve l’affidamento dell’incarico ad un professionista o un delegato che registrerà il contratto con modalità telematica (professionisti, commercialisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).