Con questo articolo continuo la pubblicazione di notizie inerenti il rientro dei capitali all’estero, visto che ogni giorno aumenta tra gli utenti e i lettori del blog l’interesse verso lo scudo fiscale.
Tra le varie domande che mi sono pervenute, mi si chiede a chi deve essere presentata il modulo per l’adesione allo scudo fiscale (la dichiarazione riservata).
Gli intermediari presso cui presentare la dichiarazione riservata sono.
1. le banche italiane;
2. le società di intermediazione mobiliare previste dall’art.1,lettera e, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;
3. le società di gestione del risparmio previste dall’art.1, comma 1, lettera o), dello stesso Testo Unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
4. le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1966;
5. gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall’art. 201 del predetto Testo Unico;
6. le Poste Italiane s.p.a.;
7. le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.
Per chi volesse approfondire l’argomento “intermediari” (e mi riferisco ai colleghi commercialisti e consulenti che seguono il blog), dobbiamo far riferimento all’ art. 11 del Decreto n. 350 del 25 settembre 2001 che definisce la nozione di intermediario.
Presso tali intermediari, i soggetti interessati allo scudo fiscale possono presentare la prevista dichiarazione riservata. La normativa non vincola in alcun modo la presentazione della dichiarazione riservata alla sussistenza di un preesistente rapporto di clientela tra il soggetto interessato e l’intermediario prescelto.