Per migliaia di liberi professionisti e lavoratori autonomi è stata tracciata la strada per la costituzione di società tra professionisti (le cosiddette STP).
Dal 22 aprile scorso infatti (data di entrata in vigore del regolamento) le società tra professionisti sono una realtà per tutti coloro che vogliono intraprendere o esercitare la libera professione insieme ad altri professionisti.
L’esercizio di una attività professionale in forma societaria consente ai professionisti diversi vantaggi, come ad esempio la possibilità di ripartire i costi professionali fra tutti i partecipanti, migliorare la gestione degli incarichi, avere a disposizione differenti professionalità e, dulcis in fundo, avere anche dei soci finanziatori.
Con le STP, i professionisti potrebbero trovare davvero conveniente esercitare la professione in comune con altri colleghi, anche di diverse discipline al fine di ripartire il lavoro, offrire servizi completi e condividere mezzi e risorse.
Ma come costituire una società tra professionisti?
La costituzione di una società tra professionisti parte dall’atto costitutivo che deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci aderenti.
Il regolamento che disciplina le società professionali prevede due tipologie di società:
– le società tra professionisti o società professionale: costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile ed alle condizioni previste dall’articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011 n. 183;
– la società multidisciplinare costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Quindi, niente limiti per quanto riguarda la scelta della forma societaria. Le STP possono assumere la forma di societa di persone, società di capitali o società cooperative.
I soci della società tra professionisti devono possedere requisiti di onorabilità, non aver riportato condanne e non essere stati cancellati dal proprio ordine o albo per motivi disciplinari.
Una volta costituita la società deve essere iscritta in una apposita sezione speciale del registro delle imprese e all’Ordine o Albo di appartenenza dei soci. Nel caso di società tra professionisti multidisciplinari, l’iscrizione viene eseguita presso l’albo cui fa riferimento l’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo della società.
In merito alla disciplina, la società deve rispettare le norme deontologiche dell’Ordine o Albo al quale risulta iscritta.
Per quanto riguarda invece l’aspetto fiscale, i redditi prodotti dalle STP saranno classificati come redditi di lavoro autonomo regolato dagli articoli 53 e succ. del TUIR e quindi soggetto a ritenuta d’acconto.