I soggetti IVA che nell’esercizio di una impresa, arte o professione, vogliono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA (qualora esercitabile) per l’acquisto di benzina, gas, gasolio e altri carburanti per autotrazione devono documentare la spesa effettuata mediante la compilazione di un apposito documento che prende il nome di “scheda carburante“.
La periodicità della scheda carburante deve essere mensile o trimestrale. Questa distinzione non tiene conto però dalla tipologia di liquidazione IVA utilizzata (mensile o trimestrale giusto per capirci, per cui si potrà utilizzare una scheda carburante trimestrale anche se la liquidazione viene effettuata mensilmente e viceversa).
Ad ogni veicolo utilizzato deve corrispondere una scheda carburante e il veicolo deve essere inoltre intestato ad un soggetto passivo IVA o comunque posseduto a titolo di noleggio, leasing, comodato o altro purchè regolarmente documentato.
Per quanto attiene alla corretta compilazione, ricordo che la scheda carburante non è soggetta né all’obbligo di preventiva numerazione né all’imposta di bollo e deve, oltre all’indicazione del mese e dell’anno a cui essa si riferisce, contenere innanzitutto i dati relativi al soggetto che effettua l’acquisto (nome, cognome o denominazione sociale, domicilio fiscale, partita IVA, etc).
A cura dell’addetto alla distribuzione del carburante è invece la compilazione dei seguenti dati: data del rifornimento, corrispettivo pagato, dati personali, ubicazione dell’impianto di distribuzione, e firma ovviamente.
Se l’acquisto di carburante viene effettuato da dipendenti dell’impresa che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, nella scheda carburante dovranno essere indicati sia i dati del dipendente intestatario del veicolo sia quelli dell’impresa soggetto IVA.
Ad ogni modo, lo stesso soggetto acquirente deve poi annotare sulla scheda anche i dati del veicolo (marca dell’autoveicolo, modello e numero di targa o telaio).
Prima di consegnare la scheda carburante al commercialista dove ricordarvi però di annotare sulla stessa il numero di km percorsi. Questo vale per le imprese e non per i professionisti.
I dipendenti di soggetti Iva che invece usano il proprio veicolo per conto del datore di lavoro dovranno annotare soltanto i chilometri percorsi riferibili all’attività di impresa.
In caso di assenza di un dispositivo contachilometri (ad esempio, piccole imbarcazioni), dovrà farsi riferimento ad un analogo dispositivo, facente parte del veicolo, che consente una ricostruzione oggettiva dell’utilizzo dello stesso (ad esempio, individuazione dei Km. percorsi mediante conta-ore).
Ultima cosa da ricordare…. quando si parla di veicolo… ovviamente non si parla solo di automobili….. ma anche barche, piccole imbarcazioni o altro… purchè pertinenti e/o attinenti alla vostra attività.
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